Pratiche Paesaggistiche

Per realizzare nuove costruzioni o per intervenire con modifiche su edifici o unità immobiliari esistenti è ncessario presentare comunicazione o richiesta di autorizzazione all'ufficio comunale di competenza.

La valutazione dell'impatto ambientale

La valutazione di impatto ambientale (in seguito VIA) è una procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente (come Ministero dell'Ambiente o Regione) finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione.

Nella VIA sono valutati e computati impatti ambientali diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi. La VIA viene effettuata considerando i seguenti fattori ambientali, anche in correlazione tra di loro: essere umano, fauna e flora - suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio - beni materiali e patrimonio culturale.

Lo studio, avvalendosi anche di figure professionali esterne, si occupa della predisposizione di tutta la pratica, dallo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening) alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping), alla presentazione e la pubblicazione del progetto, seguendo tutte le fasi decisionali.

La pratica paesistica

Lo studio si occupa della predisposizione di tutta la pratica paesaggistica, dalla stesura della relazione paesistica e tecnica, alla ricerca storico-iconografica, alla predisposizione della documentazione fotografica (stato di fatto) con indicazione dei relativi punti di presa e di tutta la parte progettuale comprensiva di elaborati grafici, rendering e studio di opere di mitigazione ambientale.

La normativa paesaggistica della Regione Lombardia (Parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale) prevede che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici siano sottoposti a valutazione paesaggistica, applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 08/11/2002, n. 7/11045. Fanno eccezione gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica per i quali valgono le procedure dettate dal Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e dalla Legge Regionale 11/03/2005, n. 12.

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